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Sez. 5, Sentenza n. 2268 del 03/02/2014 (Rv. 629511 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Provvedimento di classamento conclusivo di procedura DOCFA - Motivazione - Contenuto - Indicazione di dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe attribuita - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629511-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortememente partecipativa dell'avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)