Sez. 6, Sentenza n. 1033 del 22/04/1970 Ud. (dep. 18/08/1970) Rv. 115143 - 01
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE -INTERVENTO DELL'IMPUTATO AL GIUDIZIO - POTERE DI FARSI RAPPRESENTARE DAL DIFENSORE -MANDATO SPECIALE DI RAPPRESENTANZA - FORMA - INOSSERVANZA -INVALIDITA.*
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE -INTERVENTO DELL'IMPUTATO AL GIUDIZIO - POTERE DI FARSI RAPPRESENTARE DAL DIFENSORE -MANDATO SPECIALE DI RAPPRESENTANZA - FORMA - INOSSERVANZA -INVALIDITA.*
Il mandato speciale, di cui al cpv dell'art 125 cod proc pen, con il quale l'imputato puo farsi rappresentare nel dibattimento dal difensore, deve essere rilasciato, a pena di inammissibilita, con le formalita prescritte dall'art 136 cod proc pen, e cioe con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Pertanto, non puo ritenersi validamente conferito il mandato consacrato in un atto redatto dal cancelliere.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 136, Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)