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Sez. 4, Sentenza n. 6892 del 26/05/1981 Ud. (dep. 10/07/1981) Rv. 149742 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - SOGGETTO LEGITTIMATO - DIFENSORE MUNITO DI MANDATO SPECIALE - MANDATO CONFERITO AVANTI AL CANCELLIERE - RITUALITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149742-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - SOGGETTO LEGITTIMATO - DIFENSORE MUNITO DI MANDATO SPECIALE - MANDATO CONFERITO AVANTI AL CANCELLIERE - RITUALITÀ - ESCLUSIONE.*

Il cancelliere, e che è pubblico ufficiale e che redige Atti pubblici, non è per legge tenuto a ricevere l'atto pubblico che consiste nel conferimento di mandato speciale per la difesa della parte civile in Cassazione ai sensi dell'art. 136 quarto comma cod. proc. pen., in quanto detto mandato speciale deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, che sono tipici Atti di notaio. Non può, pertanto, ritenersi validamente conferito il mandato speciale consacrato in un atto redatto dal cancelliere. (V. Mass. N. 146843; (V. Mass. N. 115143; (V. Mass. N. 109902).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 136, Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)