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Sez. 2, Sentenza n. 2227 del 01/06/1977 (Rv. 385945 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - DIFENSORI - RAPPORTI CON L'ASSICURATO - MANDATO ALLE LITI RILASCIATO DALL'ASSICURATO - EFFETTI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - CONTRATTO DI OPERA PROFESSIONALE - CONFIGURABILITA - RELATIVE OBBLIGAZIONI - ADEMPIMENTO - OBBLIGO DELLO ASSICURATO.*
Stato
decisa il 1977-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385945-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - DIFENSORI - RAPPORTI CON L'ASSICURATO - MANDATO ALLE LITI RILASCIATO DALL'ASSICURATO - EFFETTI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - CONTRATTO DI OPERA PROFESSIONALE - CONFIGURABILITA - RELATIVE OBBLIGAZIONI - ADEMPIMENTO - OBBLIGO DELLO ASSICURATO.*

La clausola uniforme contenuta nelle polizze di Assicurazione della responsabilita civile secondo cui nella gestione delle vertenze, cui da luogo il verificarsi del rischio, le societa assicuratrici agiscono 'anche in nome e per conto dell'assicuratò rappresenta la proiezione, nel campo della pratica contrattuale, del principio che oltre un certo limite o in presenza di circostanze determinate la difesa dell'assicurato grava anche su di lui (art 1917, comma terzo, cod civ), sicche egli non puo essere considerato al di fuori del rapporto che si instaura con i soggetti che provvedono alla sua difesa, sia tecnica che legale. Conseguentemente, il rilascio della procura ad litem da parte dell'assicurato non puo essere considerata soltanto per la sua efficacia processuale, poiche, congiuntamente alla funzione di attribuire al difensore scelto dall'assicuratore lo ius postulandi, e quindi la rappresentanza tecnica di fronte allo ufficio giudiziario e all'avversario di lite, viene ad assumere anche il valore di strumento di attuazione del diritto di gestire la lite secondo la previsione negoziale e, quindi, del potere, gia conferito all'assicuratore con la sottoscrizione del contratto, di stipulare il contratto d'opera professionale con i legali anche in rappresentanza dell'assicurato, il quale e percio tenuto all'adempimento delle obbligazioni nascenti da tale contratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)