Sez. 3, Sentenza n. 6367 del 07/06/1995 (Rv. 492705 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Liti contro i terzi danneggiati - Comunanza della difesa dell'assicuratore e dell'assicurato - Clausole uniformi della polizza di assicurazione - Natura vessatoria - Esclusione.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE
Le clausole uniformi della polizza di assicurazione della responsabilità civile che prevedono la comunanza della difesa dell'assicuratore e dell'assicurato nelle liti contro i terzi danneggiati non sono vessatorie, ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., perché non limitano il diritto di difesa dell'assicurato, risolvendosi nel conferimento di un potere di gestione che impegna l'assicuratore a sostenere le ragioni sostanziali e processuali inerenti alla posizione dell'assicurato senza pregiudicare il suo diritto di far valere i limiti del massimale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1711, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)