Sez. 6, Sentenza n. 1567 del 15/12/1970 Ud. (dep. 02/03/1971) Rv. 116950 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ATTENUANTE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO - APPLICABILITA - ESTREMI - RITRATTAZIONE DELL'ACCUSA - DEVE ESSERE SPONTANEA E DECISIVA AGLI EFFETTI DELLA DISCRIMINAZIONE DELL'INCOLPATO.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ATTENUANTE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO - APPLICABILITA - ESTREMI - RITRATTAZIONE DELL'ACCUSA - DEVE ESSERE SPONTANEA E DECISIVA AGLI EFFETTI DELLA DISCRIMINAZIONE DELL'INCOLPATO.*
L'attenuante del ravvedimento operoso di cui alla seconda ipotesi dell'art 62 n 6 cod pen non e incompatibile col delitto di calunnià l'attenuante in parola postula, infatti, una attenuata capacita a delinquere del colpevole, la cui Azione deve avere l'effetto di elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, e pertanto la sua applicazione puo essere giustificata anche in caso di ritrattazione di calunnia. E pero necessario che tale ritrattazione sia spontanea, cioe fatta a seguito della resipiscenza del calunniatore pentito della falsa accusa, e che abbia effetto decisivo in ordine alla discriminazione della persona calunniosamente incolpata, vale a dire che le indagini a carico dell'incolpato non abbiano piu ragione d'essere per il solo fatto dell'avvenuta ritrattazione. (V 106625, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)