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Sez. 1, Sentenza n. 8038 del 15/06/1982 Ud. (dep. 20/09/1982) Rv. 155092 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - RITRATTAZIONE DELL'ACCUSA CALUNNIOSA ANTERIORMENTE AL GIUDIZIO - CONSEGUENZE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 62 N. 6 COD. PEN. - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155092-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - RITRATTAZIONE DELL'ACCUSA CALUNNIOSA ANTERIORMENTE AL GIUDIZIO - CONSEGUENZE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 62 N. 6 COD. PEN. - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*

La ritrattazione anteriore al giudizio implica, ai fini della condanna per il delitto di calunnia, l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. soltanto se l'anzidetta ritrattazione si atteggi come spontanea estrinsecazione del pentimento e della conseguente buona volontà di ovviare, per quanto possibile, al danno e al pericolo cagionati dall'accusa calunniosa. (fattispecie in cui è stata negata l'attenuante in parola, essendosi correlata la ritrattazione ad un mero proposito utilitaristico dell'imputato). (Conf mass n 116950; (Conf mass n 119639).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)