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Sez. 2, Sentenza n. 10582 del 14/02/2003 Cc. (dep. 06/03/2003) Rv. 223689 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI | Riciclaggio - Associazione per delinquere - Rapporto di presupposizione- Esclusione - Concorso di reati - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223689-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI

Tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere non vi è alcun rapporto di "presupposizione", sicché non opera la clausola di esclusione con cui esordisce l'art. 648 bis cod. pen. relativa a chi abbia concorso nel reato, ed il partecipe al sodalizio criminoso risponde altresì dell'imputazione per riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine dell'associazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)