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Sez. L, Sentenza n. 5596 del 09/06/1994 (Rv. 486960 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Volontario ("ad nutum") - Preavviso | Termine minimo - Determinazione alla stregua delle fonti ex art. 2118 cod. civ. - Fissazione del periodo di preavviso da parte del datore di lavoro con riferimento ad una data incerta nel futuro - Legittimità - Limiti - Fissazione di un periodo di durata maggiore di quella prevista dalle fonti - Riferimento al periodo di cui a queste ultime - Potere del lavoratore.
Stato
decisa il 1994-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486960-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Volontario ("ad nutum") - Preavviso

Ove venga rispettato il termine minimo di preavviso stabilito dalle fonti richiamate dall'art. 2118 cod. civ. - a norma di carattere inderogabile, in base alla quale, nel difetto di una causa impeditiva della prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (art. 2119 cod. civ.), il recesso del contratto di lavoro a tempo indeterminato non consegue l'effetto estintivo se non alla scadenza del termine stabilito dai contratti collettivi, dagli usi o dall'equità, indipendentemente dalla circostanza che il datore di lavoro abbia fatto, o meno, riferimento al detto termine - legittimamente il datore di lavoro può fissare la scadenza del relativo periodo con riferimento non già ad una data determinata bensì ad un evento futuro che non sia però determinabile quanto al momento del suo verificarsi. Poiché, peraltro, l'operatività di un periodo di preavviso di durata maggiore rispetto a quella prevista dalle regole del rapporto non può essere unilateralmente imposta dal datore di lavoro, il prestatore di lavoro rimane libero di cessare dal rapporto allo scadere del termine di preavviso richiamato dalla norma in esame.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)