Sez. L, Sentenza n. 11740 del 21/05/2007 (Rv. 597285 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO | Principio dell'efficacia obbligatoria e non reale del preavviso - Fondamento - Conseguenze - Esercizio del recesso con effetto immediato - Diritto all'indennità sostitutiva del preavviso - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO
Alla stregua di una interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 2118 cod. civ., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale, che comporta, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine, ma efficacia obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso. Tale interpretazione corrisponde non solo all'assetto ordinamentale dell'epoca in cui è entrata in vigore la normativa codicistica, nella quale mancava un articolato sistema di tutela della stabilità del posto di lavoro, ma anche a quello attuale, caratterizzato, ogni qualvolta il legislatore ha avuto di mira l'assimilazione di un rapporto di lavoro ad un rapporto stabile ed efficace, dalla previsione di un apparato di misure idonee allo scopo. (Nella specie la S.C., rilevato che il datore di lavoro aveva esercitato il recesso unilateralmente, manifestando l'intento di corrispondere l'indennità sostitutiva, mentre dagli atti non risultava che la lavoratrice, che si era limitata a dichiarare di voler impugnare il licenziamento, avesse rinunciato all'indennità o chiesto di continuare il rapporto, ha cassato - decidendo nel merito - la sentenza d'appello che aveva negato il diritto della ricorrente di conseguire il pagamento della indennità di preavviso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)