Sez. 2, Sentenza n. 833 del 24/03/1971 (Rv. 350685 - 01)
DONAZIONE - INDIRETTA - NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE - FINALITA - FORMA - DONAZIONE DISSIMULATA - DIFFERENZE.*
DONAZIONE - INDIRETTA - NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE - FINALITA - FORMA - DONAZIONE DISSIMULATA - DIFFERENZE.*
Nella figura del negotium mixtum cum donatione la causa e onerosa e il negozio viene adottato dalle parti per raggiungere una finalita diversa e ulteriore, che e quella di arricchire l'altro contraente. Nella predetta ipotesi, nella quale non si richiede l'osservanza di una Forma particolare, essendo sufficiente quella richiesta per il negozio principale, la finalita di arricchire l'altro contraente si attua non in via diretta, ma come conseguenza ulteriore e mediatà e cio a differenza della donazione dissimulata sotto Forma di contratto oneroso, laddove il contratto effettivamente concluso e la donazione. (V 203'67, mass n 325945' 1865'63' 1428'62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 793
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)