Sez. 1, Sentenza n. 203 del 23/01/1967 (Rv. 325945 - 01)
DONAZIONE - INDIRETTA - VENDITA MIXTA CUM DONATIONE - FORMA.*
DONAZIONE - INDIRETTA - VENDITA MIXTA CUM DONATIONE - FORMA.*
La donazione indiretta non richiede l'osservanza di una Forma particolare, essendo sufficiente quella richiesta per il negozio principale, onde e valida la vendita mixta cum donatione se sia stata osservata la Forma richiesta per l'atto di vendita. (nella specie, il ricorrente aveva censurato la qualificazione di donazione indiretta attribuita dal giudice di merito ad una vendita immobiliare, sostenendo che l'animus donandi avrebbe dovuto risultare dallo stesso atto scritto e non aliunde. La Corte regolatrice ha respinto tale censura enunciando il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 809, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)