Sez. 1, Sentenza n. 28874 del 30/12/2005 (Rv. 586795 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE | Coniuge titolare dell'assegno di divorzio - Diritto a una quota dell'indennità di fine rapporto "ex" art. 12-bis legge n. 898 del 1970 - Ambito applicativo - Indennità di risoluzione del rapporto di agenzia "ex" artt. 24 e ss. dell'Accordo nazionale agenti di assicurazione del 28 luglio 1994 - Estensione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE
In materia di attribuzione di una quota dell'indennità di fine rapporto al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze, l'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970 ricomprende, nella locuzione indennità di fine rapporto anche le indennità di risoluzione del rapporto di agenzia, di cui agli artt. 24 e seguenti dell'Accordo nazionale agenti di assicurazione del 28 luglio 1994, senza che rilevi la circostanza che le stesse siano parametrate all'incremento del monte premi, agli incassi e alle provvigioni, e che non abbiano carattere prevalentemente retributivo. Infatti, al fine di stabilire se una determinata attribuzione in favore del lavoratore rientri o meno fra le indennità di fine rapporto contemplate dal predetto art. 12-bis, non è determinante il carattere strettamente o prevalentemente retributivo dell'attribuzione, ma, piuttosto, il correlarsi della stessa all'incremento patrimoniale prodotto, nel corso del rapporto, dal lavoro dell'ex coniuge, che si è giovato del contributo indiretto dell'altro coniuge.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)