Sez. 2, Sentenza n. 156 del 08/01/1966 (Rv. 320300 - 01)
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - PROVA DELLA INVALIDITA - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDI AL LAVORO.*
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - PROVA DELLA INVALIDITA - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDI AL LAVORO.*
L'assunzione obbligatoria di un invalido del lavoro, come non rappresenta, di per se, indizio certo di recuperata capacita di guadagno, cosi neppure costituisce una prova per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, diritto che deve essere disconosciuto allorquando sia stato accertato in concreto che l'occupazione dell'invalido, assunto in quota obbligatoria, riveste i caratteri della normalita, continuita e durata ed e confacente alle sue attitudini. *
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)