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Sez. 2, Sentenza n. 1312 del 08/05/1971 (Rv. 351512 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DI UN INVALIDO - RECUPERATA CAPACITA DI GUADAGNO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351512-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DI UN INVALIDO - RECUPERATA CAPACITA DI GUADAGNO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

L'assunzione obbligatoria di un invalido, se non e indizio certo di recuperate capacita di guadagno, nemmeno importa la sussistenza del diritto alla pensione di invalidita, dovendo questo essere escluso quando l'occupazione dell'invalido, assunto o mantenuto in servizio, non sia usurante, sia continuativa ed importi un guadagno superiore al terzo di quello che l'assunto in quota obbligatoria avrebbe percepito in condizioni di non invalidita. (V 1769'66, mass n 323448' 156'66, mass n 320300).*

Riferimenti normativi: Legge 03/10/1947 num. 1222 art. 1, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)