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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12016 del 31/05/2011 (Rv. 618256 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Vendita con riserva di proprietà ineseguita al momento della dichiarazione di insolvenza - Subentro nel contratto da parte del commissario straordinario dell'impresa compratrice - Disciplina applicabile - Assunzione di tutti gli obblighi contrattuali già facenti capo al debitore insolvente - Fondamento - Conseguenze - Integrale pagamento del prezzo a favore del venditore che trasferisca la proprietà - Scadenza dell'obbligazione di pagamento prima della dichiarazione di subentro ex art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 - Rilevanza - Esclusione - Insinuazione al passivo del credito per il prezzo - Ammissione in prededuzione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618256-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

In tema di vendita con riserva della proprietà non ancora eseguita, da entrambe le parti, al momento della dichiarazione di insolvenza del compratore, nella conseguente ammissione di questi alla procedura di amministrazione straordinaria, il subentro del commissario straordinario nel citato contratto pendente determina, ai sensi degli artt. 50 e 51 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 72 e non 73, legge fall., con l'effetto che detto organo assume tutti gli obblighi già in capo al debitore; ne deriva che, a fronte del successivo trasferimento della proprietà dei beni oggetto del contratto, nessuna rata essendo stata saldata in precedenza, il relativo prezzo va corrisposto al venditore per intero, né alcun rilievo è ascrivibile alla circostanza per cui detto pagamento sia scaduto prima del citato subentro contrattuale, ma quando il contratto era in fase di quiescenza. (Applicando detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in accoglimento dell'opposizione allo stato passivo, aveva ammesso in prededuzione il credito per le rate di prezzo vantate dal venditore).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 73, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 50, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)