Sez. 1, Sentenza n. 8478 del 26/08/1998 (Rv. 518385 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - A TERMINE O A RATE | Pagamento in corso al momento della dichiarazione di fallimento - Subingresso del curatore nel contratto - Ammissibilità - Clausola risolutiva espressa - Dichiarazione del venditore di volersene avvalere dopo l'apertura della procedura concorsuale - Ammissibilità - Esclusione - Risoluzione del contratto - Condizioni - Rinuncia al subingresso da parte del curatore - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - A TERMINE O A RATE
In tema di fallimento, il combinato disposto degli artt. 72 e 73 legge fall. va interpretato nel senso che, in ipotesi di vendita rateale (nella quale il compratore non acquista la proprietà del bene se non al momento del versamento dell'ultima rata), ove il pagamento sia in corso al momento della dichiarazione di fallimento dell'acquirente, è incondizionatamente ammissibile il subingresso del curatore nel contratto, non spiegando alcuna influenza la dichiarazione del venditore, successiva all'apertura della procedura concorsuale, di volersi avvalere di una eventuale clausola risolutiva espressa originariamente apposta al negozio di compravendita, potendo detto venditore, per converso, legittimamente richiedere la risoluzione del negozio (e la conseguente restituzione della "res tradita") nella ipotesi in cui, al detto subingresso, il curatore abbia espressamente o tacitamente rinunciato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1523, Cod. Civ. art. 1526, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 73, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)