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Sez. 2, Sentenza n. 2239 del 06/11/1968 Ud. (dep. 02/05/1969) Rv. 111162 - 01

DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA -FORMALITA PRESCRITTE - EQUIPOLLENTI - INVALIDITA.*
Stato
decisa il 1968-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111162-01

DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA -FORMALITA PRESCRITTE - EQUIPOLLENTI - INVALIDITA.*

La nomina del difensore di fiducia va effettuata secondo le forme prescritte dall'art.134 cod.proc.pen. e non puo essere desunta, in Mancanza di formale dichiarazione dell'interessato, da presunzioni o da istanze difensive o da un documento che non provenga nelle forme di legge dall'interessato. (contra 103652, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)