Sez. 5, Sentenza n. 2030 del 03/12/1981 Ud. (dep. 01/03/1982) Rv. 152519 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - FORMALITÀ TASSATIVE - NECESSITÀ.*
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - FORMALITÀ TASSATIVE - NECESSITÀ.*
La nomina del difensore di fiducia, per la necessità di certezza insita nella importanza delle funzioni conferite, è disciplinata dall'art. 134 cod. proc. pen., che prescrive formalità tassative non suscettibili di deroghe. (Conf. Mass. 105036, mass. 110797, mass. 110958, mass. 111162, mass. 133682, mass. 144723, mass. 146733; V. Mass. 137884, mass. 139919, mass. 140045, mass. 145263 nel senso di irrilevanza di una espressa dichiarazione di nomina in caso di concreto Esercizio di patrocinio).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)