Sez. L, Sentenza n. 12626 del 05/06/2014 (Rv. 631030 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici convenzionati - Compensi - Prescrizione del diritto - Decorrenza - Operazioni di conguaglio - Rilevanza - Limiti.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
In tema di attività medico professionale in regime di convenzione, il termine prescrizionale del diritto ai compensi spettanti al medico decorre dalla data di pagamento indicata nell'accordo collettivo che disciplina i rapporti di convenzionamento, restando ininfluente il momento in cui la ASL, verificate eventuali revoche o incrementi degli assistiti, provvede alle operazioni di conguaglio, che rilevano per un diverso decorso del termine prescrizionale solo in relazione ad eventuali maggiori somme spettanti al medico.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 314 art. 13, DPR 28/09/1990 num. 314 art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)