Sez. L, Sentenza n. 8366 del 09/04/2014 (Rv. 630806 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici convenzionati - Assistiti oltre il massimale - Diritto al risarcimento del danno per i mancati compensi - Esclusione - Fondamento - Azione di arricchimento senza causa - Esclusione - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Il sanitario che abbia assunto in carico un numero di assistiti in misura eccedente il massimale - di cui all'accordo nazionale stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre, n. 833 - non ha diritto al risarcimento dei danni per i compensi non percepiti, in quanto trattasi di pretesa fondata su una condotta contraria alla legge, senza che assuma rilievo l'eventuale violazione, da parte dell'ASL, dell'obbligo di trasmettere il tabulato periodico dei nominativi degli assistiti in carico al sanitario convenzionato, al quale deve essere noto quanti e quali pazienti abbia in carico. Ne, in tale evenienza, è esperibile l'azione di arricchimento senza causa, difettando il presupposto della diminuzione patrimoniale, la cui prova ricade sull'attore, non potendo presumersi alcuna perdita sulla sola base del numero degli assistiti eccedenti il massimale, che non necessariamente si sono giovati delle cure mediche.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)