Sez. 2, Sentenza n. 29008 del 27/05/2014 Ud. (dep. 04/07/2014) Rv. 260038 - 01
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Restituzione nel termine per impugnare - Successiva entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 - Applicabilità della nuova disciplina - Esclusione.
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE
L'avvenuta restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, in quanto attività processuale "esaurita", comporta l'applicazione della disciplina vigente in quel momento con conseguente inoperatività delle nuove disposizioni, le quali prevedono, a differenza di quelle anteriori, la nullità della pronuncia impugnata ed il rinvio degli atti al giudice di primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 11 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)