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Sez. 2, Sentenza n. 25357 del 07/05/2015 Ud. (dep. 17/06/2015) Rv. 264225 - 01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Dichiarazione di assenza in appello ex art. 420 bis, cod. proc. pen. (come modificato dalla l. n. 67 del 2014) - Conseguente mancata notifica dell'estratto contumaciale - Interesse ad impugnare la sentenza per la mancata applicazione della normativa previgente - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264225-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE

È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione rivolto a contestare l'applicazione dell'art. 420 bis cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67), in luogo della normativa previgente, che imponeva la dichiarazione di contumacia e la conseguente notifica dell'estratto della sentenza ex art. 548, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto l'imputato non può dolersi della applicazione nei suoi confronti della nuova disciplina, più garantista e favorevole rispetto alla pregressa quanto alla conoscenza del procedimento, ex art. 420 quater cod. proc. pen. e, quindi, anche quanto alla decorrenza dei termini per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)