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Sez. 1, Sentenza n. 2922 del 12/04/1999 Cc. (dep. 02/06/1999) Rv. 213504 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Termine per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame da parte dell'autorità procedente - Inosservanza - Perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva - Necessità - Tempestività della decisione - Irrilevanza - Omessa deduzione dell'evento caducatorio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213504-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

L'inosservanza del termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., e decorrente dal giorno di presentazione dell'istanza di riesame al tribunale, comporta la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva e l'immediato riacquisto dello "status libertatis" da parte dell'interessato, a nulla rilevando né che il successivo termine di dieci giorni previsto dal comma nono del medesimo articolo sia stato rispettato, né che quello complessivo di quindici giorni dalla presentazione della richiesta non sia stato superato, né, infine, che la rilevazione dell'evento caducatorio nel corso del procedimento incidentale di impugnazione dell'ordinanza coercitiva sia mancata. (In motivazione la S.C. ha, peraltro, rilevato che appare come un'anomalia quella della duplice sanzione di inefficacia all'interno di un procedimento sostanzialmente unitario finalizzato alla sollecita definizione della fase incidentale "de libertate", pur riconoscendo che, se del caso, del problema dovrebbe occuparsi il legislatore).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)