Sez. 4, Sentenza n. 5010 del 22/12/1999 Cc. (dep. 09/02/2000) Rv. 215681 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente - Termine di cinque giorni - Dichiarazioni di coindagati che si dichiarino esclusivi responsabili - "Elementi favorevoli" all'indagato - Sussistenza - Mancata trasmissione nel termine - Inefficacia della misura.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Costituiscono "elementi favorevoli" all'indagato, aventi natura oggettiva, e di cui è obbligatoria la trasmissione al Tribunale del riesame, le dichiarazioni rese (in sede di convalida dell'arresto) da coindagati che si assumano l'intera responsabilità della vicenda (escludendo quella del primo), con la conseguenza che, a seguito della modifica del comma 5 dell'art. 309 cod, proc. pen. avvenuta con l.8.8.1955, n.332, la mancata trasmissione è causa di inefficacia della misura.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 08/08/1955 num. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)