diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2537 del 20/02/2003 (Rv. 560592 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - IN GENERE | Vizio di motivazione dell'accertamento in rettifica - Conseguenze - Invalidità dell'atto - Annullamento - Pronuncia - Dovere del giudice tributario - Indagine sul merito in sede di giudizio ordinario - Ammissibilità - Esclusione - Contenuto dell'avviso di accertamento - Requisiti.
Stato
decisa il 2003-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560592-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - IN GENERE

In tema di imposta di successione, l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore - la cui inosservanza, anche in difetto di espressa comminatoria, è causa di nullità dell'atto, con il consequenziale dovere del giudice tributario, davanti al quale sia impugnato, di dichiararne l'invalidità, astenendosi dall'esame sul merito del rapporto - mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, ed altresì a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. È, pertanto, necessario, a tal fine, che l'avviso di accertamento in rettifica dei valori dichiarati dal contribuente, contenga gli elementi essenziali (come, nella specie, l'indicazione delle aliquote applicate per il calcolo della maggiore imposta) per renderlo idoneo a svolgere la funzione cui è destinato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 27, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)