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Sez. 3, Sentenza n. 8553 del 24/05/1996 Ud. (dep. 20/09/1996) Rv. 206680 - 01

CIMITERI - IN GENERE | Distanze - Almeno 200 metri dai centri abitati - Strumenti urbanistici - Costruzioni edilizie - Rapporti e disciplina - Fattispecie: cimitero con "caratteristiche di servizio a frazione".
Stato
decisa il 1996-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206680-01

CIMITERI - IN GENERE

L'art 338 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U. leggi sanitarie) prescrive che i cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dai centri abitati e tale disposizione opera indipendentemente dagli strumenti urbanistici ed eventualmente anche in contrasto con gli stessi. In detta fascia di rispetto cimiteriale è vietato sia costruire nuovi edifici sia intervenire su manufatti preesistenti con opere che comportino un'alterazione dei volumi o delle superfici. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di n.d.p. per intervenuta concessione in sanatoria, la S.C. ha osservato, fra l'altro, che è irrilevante il riferimento alla circostanza che il cimitero in questione avrebbe "caratteristiche di servizio a frazione " (circostanza in base alla quale era stata considerata sufficiente una fascia di rispetto di 50 metri).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)