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Sez. 3 - , Sentenza n. 5507 del 13/09/2019 Ud. (dep. 12/02/2020) Rv. 278409 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Violazione del vincolo cimiteriale - Reato di lottizzazione abusiva – Configurabilità – Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278409-01

EDILIZIA - IN GENERE

L'attività edificatoria realizzata in violazione del vincolo cimiteriale previsto dall'art 338 R.d. 27 luglio 1934, n. 1265, che prescrive l'inedificabilità assoluta nel raggio di duecento metri dal perimetro dei cimiteri, configura il reato di lottizzazione abusiva indipendentemente dal recepimento della stessa negli strumenti urbanistici, in quanto tale vincolo presenta una diretta incidenza sull'assetto del territorio. (Fattispecie relativa alla realizzazione di diversi fabbricati ad uso civile abitazione, garage e esercizi commerciali in violazione della fascia di rispetto cimiteriale).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 338, Legge 01/08/2002 num. 166 art. 28 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)