Sez. 3, Sentenza n. 1465 del 16/03/1981 (Rv. 412130 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - IN GENERE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - IN GENERE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Poiche l'eccessiva onerosita prevista dalla legge come motivo di risoluzione del contratto e solo quella che comporta una notevole alterazione del rapporto originario fra le prestazioni, determinando nel loro, ambito una situazione di squilibrio dei rispettivi valori, e necessario - al suddetto fine della risoluzione - che gli avvenimenti straordinari ed imprevedibili determinino un aggravio patrimoniale che alteri l'originario rapporto di equivalenza, incidendo sul valore di una prestazione rispetto all'altra, ovvero facendo diminuire o cessare l'utilita della controprestazione, mentre non e sufficiente il venir meno di un vantaggio derivante alla parte da situazioni estranee alla fattispecie contrattuale, ancorche presupposto dalla parte stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)