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Sez. L, Sentenza n. 919 del 17/01/2011 (Rv. 616115 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Clausole sulla classificazione del personale in categorie o livelli - Interpretazione - Specifici profili professionali - Genericità delle indicazioni - Integrazione con le declaratorie generali di categoria - Necessità - Conseguenza - C.c.n.l. comparto sanità 1998-2001 - Assistente amministrativo e collaboratore amministrativo professionale - Distinzione - Carenza di autonomia del primo - Esclusione - Riferimento ai tratti distintivi di categoria - Necessità.
Stato
decisa il 2011-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616115-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie occorre considerare la capacità connotativa e discriminatoria in concreto dei profili professioni contenuti nell'accordo e, ove gli stessi siano generici in quanto suscettibili di assumere svariate concretizzazioni, è necessario integrare le indicazioni con le declaratorie di carattere generale della categoria, che assumono valore determinante circa l'effettiva portata degli specifici profili. Ne consegue che, con riguardo ai profili di assistente amministrativo e di collaboratore amministrativo professionale, collocati nelle categorie C e D del c.c.n.l. comparto sanità 1998-2001, preposti, rispettivamente, a "mansioni amministrativo-contabili complesse quali, ad esempio, la ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca" e ad "attività amministrative che comportano un'autonoma elaborazione di atti preliminari ed istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito" nonché di collaborazione con la dirigenza, è arbitraria una distinzione fondata sull'assenza di autonomia del primo rispetto al secondo, trattandosi di elemento che caratterizza anche lo svolgimento dei compiti di segreteria e di attività di informazione ai cittadini, dovendosi, invece, fare riferimento alle ripartizione di fondo tra le due categorie, basata sulla previsione, quanto alla categoria D, di un adeguato patrimonio di conoscenze teoriche specialistiche e gestionali, con attribuzione di una correlata autonomia e responsabilità proprie, in contrapposizione alle competenze professionali meno elevate richieste per i lavoratori della categoria C, cui sono assegnati ambiti operativi precisi e metodologie definite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 07/04/1999

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)