Sez. 2, Sentenza n. 1344 del 14/06/1967 (Rv. 327930 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN E SUL QUANTUM - DOMANDA LIMITATA ALL'ACCERTAMENTO SULL'AN DEBEATUR - MANCATA OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO- DOVERE DEL GIUDICE DI LIMITARE L'INDAGINE ALL'AN DEBEATUR.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN E SUL QUANTUM - DOMANDA LIMITATA ALL'ACCERTAMENTO SULL'AN DEBEATUR - MANCATA OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO- DOVERE DEL GIUDICE DI LIMITARE L'INDAGINE ALL'AN DEBEATUR.*
La pronuncia sull'an e sul quantum deve avvenire nello stesso giudizio, quando la parte abbia proposto una domanda di danni in somma determinata o da determinarsi nel corso del giudizio stesso. Ma quando la parte non ha chiesto con le conclusioni definitive di procedere anche alla liquidazione del danno e la controparte non si e opposta alla richiesta limitazione del giudizio al solo accertamento dell'an debeatur, il giudice non puo procedere d'ufficio alla valutazione delle singole voci di danno, determinandone, cosi, l'ammontare, ma deve limitare la sua indagine all'accertamento relativo alla sussistenza generica del diritto alla prestazione, conseguente alla potenzialita genetica di danno del comportamento ascritto al convenuto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)