Sez. 1, Sentenza n. 3592 del 25/05/1983 (Rv. 428475 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
La pronuncia sull'an e sul quantum deve avvenire nello stesso giudizio quando la parte abbia proposto una domanda di danni in somma determinata o da determinarsi nel corso del giudizio, mentre quando l'attore non abbia chiesto procedersi anche alla liquidazione del danno, omettendo di dedurre mezzi di prova circa l'entità del danno e concentrando le proprie deduzioni esclusivamente sull'attitudine pregiudizievole dei fatti addebitati alla controparte, e quest'ultima non si sia opposta alla limitazione del giudizio al solo accertamento dell'an debeatur, il giudice non può procedere d'ufficio alla liquidazione del danno, ma deve limitare la sua indagine all'accertamento della sussistenza generica del diritto alla prestazione. (V 5264/79, mass n 401857; (Conf 2068/77, mass n 385793; (Conf 1344/67, mass n 327930; (Conf 600/66, mass n 321191).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)