Sez. 5, Sentenza n. 1849 del 18/02/2000 (Rv. 534064 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE | Sentenza relativa all'ammissione di un credito al passivo fallimentare - Imposta proporzionale di registro dell'uno per cento - AssoggettabilitĂ .
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE
La sentenza, che, a seguito di giudizio di opposizione, ammette al passivo del fallimento un credito in precedenza escluso, deve essere assoggettata alla imposta proporzionale di registro dell'uno per cento prevista dall'art. 8, lett. c) della tariffa, parte prima, allegato A) al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per gli atti dell'autoritĂ giudiziaria di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)