diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 14816 del 05/07/2011 (Rv. 618592 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Sentenza di ammissione di un credito al passivo di una liquidazione coatta amministrativa - Imposta proporzionale di registro dell'uno per cento - Assoggettabilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618592-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposta di registro, la sentenza, che, a seguito di giudizio di opposizione, ammette al passivo di un fallimento (o, come nella specie, di una liquidazione coatta amministrativa) un credito in precedenza escluso, deve essere assoggettata alla imposta proporzionale di registro dell'uno per cento, prevista dall'art. 8, lett. c), della tariffa, parte prima, allegato A) al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto pronuncia emessa in esito ad un giudizio contenzioso di cognizione che contiene l'accertamento, nei confronti della procedura fallimentare, dell'esistenza e dell'efficacia del credito con l'effetto di consentire al contribuente la partecipazione al concorso, con possibile soddisfazione in sede di riparto; né ha, quindi, rilievo l'individuazione della natura del credito ammesso al passivo, dato che la tariffa agevolata, con l'imposta in misura fissa, in base alla nota 2 in calce all'art. 8 cit., non si applica (operando il principio di alternatività con l'IVA, ex art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986), nei soli casi di cui alla lett. b) del citato art. 8 che è disposizione di stretta interpretazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 com. 1 lett. c CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)