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Sez. L, Sentenza n. 1782 del 15/03/1986 (Rv. 445103 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - PROSECUZIONE VOLONTARIA - PENSIONE EROGATA DA ISTITUTO PREVIDENZIALE ESTERO - CAUSA OSTATIVA - ESCLUSIONE - CONVENZIONE ITALO-ARGENTINA IN TEMA DI ASSICURAZIONE E SICUREZZA SOCIALE DEL 14 APRILE 1961 E NOTIFICATA CON LEGGE 3 DICEMBRE 1962 N. 1759 - PREVISIONE DI LIMITAZIONI ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445103-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - PROSECUZIONE VOLONTARIA - PENSIONE EROGATA DA ISTITUTO PREVIDENZIALE ESTERO - CAUSA OSTATIVA - ESCLUSIONE - CONVENZIONE ITALO-ARGENTINA IN TEMA DI ASSICURAZIONE E SICUREZZA SOCIALE DEL 14 APRILE 1961 E NOTIFICATA CON LEGGE 3 DICEMBRE 1962 N. 1759 - PREVISIONE DI LIMITAZIONI ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA - ESCLUSIONE.*

La pensione erogata da un istituto previdenziale estero non può essere equiparata ad uno di quei trattamenti pensionistici previsti dal secondo comma dell'art. 5 d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432 (pensione diretta liquidata a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria i.V.S. oppure a carico delle forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero dall'Assicurazione predetta) come ostativi alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi atteso che tale norma, di carattere eccezionale giacché introduce limiti ai diritti dell'assicurato, non è suscettibile di interpretazione analogica od estensiva; né una limitazione di tal genere alla contribuzione volontaria è contemplata, in particolare, dalla convenzione italo-argentina stipulata in tema di Assicurazione e sicurezza sociale il 14 aprile 1961 e ratificata con legge 3 dicembre 1962 n. 1759, atteso che quest'ultima prevede invece, disciplinandolo, l'istituto del cumulo e della totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti o costituiti in ciascuno dei due paesi, ma non riguarda la diversa ipotesi in cui il lavoratore abbia già conseguito la pensione in uno dei due paesi contraenti in base ad una posizione contributiva ed assicurativa del tutto autonoma di tal ché quindi è possibile il concorso di due trattamenti pensionistici liquidati rispettivamente dai due paesi contraenti. Consegue che il lavoratore, già titolare di pensione erogata da un istituto previdenziale argentino, ha diritto non di meno, ricorrendone i presupposti, alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi necessari per ottenere, in relazione al lavoro prestato in Italia, una prestazione pensionistica, a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria. (V 6300/83, mass n 431038).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 14/04/1961, Legge 03/12/1962 num. 1759, DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 5 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)