Sez. 3, Sentenza n. 430 del 18/02/1971 (Rv. 350029 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - DANNO SUBITO DAL COMMITTENTE - FATTO COLPOSO DEL COMMESSO E DI TERZI - RESPONSABILITA DEI TERZI - LIMITI.*
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - DANNO SUBITO DAL COMMITTENTE - FATTO COLPOSO DEL COMMESSO E DI TERZI - RESPONSABILITA DEI TERZI - LIMITI.*
Nel caso di danno sofferto dal committente e derivato dal concorso di azioni del commesso e di altri soggetti, la responsabilita di questi ultimi, per il risarcimento, risulta limitata per il concorso della Azione del commesso nella produzione dell'evento. Infatti il danneggiato (committente) risponde del fatto di uno degli autori del danno (commesso), e non puo attribuire al terzo, coautore dell'evento lesivo, quella parte di responsabilita che si ricollega alla condotta del soggetto che, in base al precetto dell'art 2049 cod civ, e a lui imputabile. (V 2027'67, mass n 329082).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)