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Sez. 3, Sentenza n. 11807 del 14/11/1995 (Rv. 494645 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Danni cagionati dal commesso al committente - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494645-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE

L' art. 2049 cod. civ., pur disciplinando la responsabilità del committente per danni arrecati dai commessi ai terzi, trova la sua "ratio" nel principio di carattere più generale per cui l'azione compiuta dal commesso nell'esercizio delle sue incombenze è sempre riferibile al committente, il quale di conseguenza ove sia stato danneggiato dal commesso deve, nei rapporti con qualsiasi terzo, imputare il danno a sè stesso, salva la responsabilità del commesso nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)