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Sez. 1, Sentenza n. 9757 del 08/11/1996 (Rv. 500413 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - PREZZO E VALORE | Vendita all'asta di immobili del fallito e fissazione della base d'asta - Decreto del giudice delegato al fallimento - Reclamo al tribunale fallimentare - Rigetto del reclamo - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500413-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - PREZZO E VALORE

Il provvedimento con il quale il tribunale fallimentare rigetta il reclamo avverso il decreto con il quale il giudice delegato dispone la vendita all'asta di beni immobili, fissando il prezzo base d'asta, non è idoneo ad incidere, in modo immediato e diretto sui diritti soggettivi del fallito, dei creditori o dei terzi, i quali hanno un semplice interesse all'osservanza delle disposizioni che disciplinano tale fase preparatoria alla giurisdizione esecutiva. Avverso tale provvedimento non è, pertanto, proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 568, Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)