Sez. 1, Sentenza n. 2606 del 20/04/1985 (Rv. 440401 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE - VENDITA DI BENI MOBILI O IMMOBILI - DECRETI DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO AL TRIBUNALE - FALLIMENTO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - INAMMISSIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE - VENDITA DI BENI MOBILI O IMMOBILI - DECRETI DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO AL TRIBUNALE - FALLIMENTO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - INAMMISSIBILITÀ.*
Avverso i decreti resi dal giudice delegato in Sede di vendita di beni mobili od immobili acquisiti al fallimento, deve ritenersi esperibile, ai sensi dell'art. 26 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, il reclamo davanti al tribunale fallimentare (le cui decisioni sono poi impugnabili con ricorso per Cassazione se incidenti su diritti soggettivi), non l'opposizione agli Atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., dato che il richiamo dell'art. 105 del citato decreto alle Disposizioni del processo esecutivo individuale (in quanto compatibili) non può includere il suddetto art. 617 cod. proc. civ., stante lo specifico rimedio apprestato contro quei provvedimenti dal menzionato art. 26 della legge fallimentare. (V 2401/69, mass n 341864).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)