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Sez. 1, Sentenza n. 1239 del 07/04/1975 (Rv. 374702 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - RILEVANZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE - CONSEGUENZE - LIMITI DELLA OBBLIGAZIONE ALIMENTARE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374702-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - RILEVANZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE - CONSEGUENZE - LIMITI DELLA OBBLIGAZIONE ALIMENTARE - ESCLUSIONE.*

L'attribuzione, ad uno dei coniugi, dell'assegno di cui all'art 5 legge primo dicembre 1970 n 898, quando sia disposta solo in considerazione delle condizioni economiche del coniuge stesso, non va contenuta nei limiti propri di una obbligazione alimentare, assolvendo detto assegno anche una funzione assistenziale in senso lato. (V 1194/74, mass n 369240).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)