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Sez. 5, Sentenza n. 3191 del 18/01/1979 Ud. (dep. 30/03/1979) Rv. 141637 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - ART 12 DELLA LEGGE N 405 DEL 1978 - IMPUGNAZIONI - DECISIONE AI SOLI EFFETTI CIVILI IN CASO DI ESTINZIONE DEL REATO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1979-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141637-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - ART 12 DELLA LEGGE N 405 DEL 1978 - IMPUGNAZIONI - DECISIONE AI SOLI EFFETTI CIVILI IN CASO DI ESTINZIONE DEL REATO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 12 della legge n 405 del 1978, in relazione all'art 3 cost, nella parte in cui impone di decidere ugualmente sull'impugnazione, ai soli effetti civili, nel caso di dichiarazione di Estinzione del reato per amnistia, e non negli altri casi di Estinzione del reato.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)