Sez. 3, Sentenza n. 23157 del 31/10/2014 (Rv. 633326 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - ONERI ACCESSORI - IN GENERE | Pagamento degli oneri accessori - Debito di valuta - Conseguenze - Rivalutazione monetaria - Riconoscimento automatico - Esclusione - Onere della prova - Necessità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - ONERI ACCESSORI - IN GENERE
In tema di locazione di immobili urbani, il debito per il pagamento degli oneri accessori costituisce un debito di valuta poiché ha ad oggetto, fin dall'origine, una somma di denaro, sicché, in difetto della prova del pregiudizio da parte del creditore, la rivalutazione monetaria non spetta automaticamente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)