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Sez. 1, Sentenza n. 634 del 20/01/1995 (Rv. 489795 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Distinzione - Criteri.
Stato
decisa il 1995-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489795-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA

Le obbligazioni di valore si qualificano tali allorché l'oggetto diretto ed originario della prestazione consista in una cosa diversa dal denaro, rappresentando la moneta solo un bene sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto, mentre sono di valuta le obbligazioni aventi fin dall'origine ad oggetto una somma di denaro, a nulla rilevando l'eventuale indeterminatezza della prestazione pecuniaria, suscettibile di esatta quantificazione solo all'esito dell'operazione di liquidazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)