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Sez. 1, Ordinanza n. 431 del 26/02/1973 Cc. (dep. 06/06/1973) Rv. 124244 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITA DEL BENE ECONOMICO - NECESSITA - APPLICAZIONE IN TEMA DI TRUFFA CONTRATTUALE.*
Stato
decisa il 1973-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124244-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITA DEL BENE ECONOMICO - NECESSITA - APPLICAZIONE IN TEMA DI TRUFFA CONTRATTUALE.*

Il reato di truffa si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilita del bene economico, con contestuale verificarsi del danno consistente nella definitiva perdita dello stesso bene da parte del soggetto passivo. E cio vale anche quando la condotta fraudolenta si esplica mediante la stipulazione di un negozio giuridico, se questo non ha effetti reali, bensi effetti obbligatori, per modo che il profitto, e il correlativo danno, si identificano nella esecuzione della prestazione pattuita.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)