diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7696 del 12/03/1982 Ud. (dep. 04/08/1982) Rv. 154882 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - EFFETTIVO CONSEGUIMENTO DI UN INGIUSTO PROFITTO - FATTISPECIE: ASSEGNI STUDIO.*
Stato
decisa il 1982-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154882-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - EFFETTIVO CONSEGUIMENTO DI UN INGIUSTO PROFITTO - FATTISPECIE: ASSEGNI STUDIO.*

Il momento consumativo della truffa coincide con quello della effettiva realizzazione dell'ingiusto profitto. (fattispecie in tema di indebita percezione di assegni di studio conseguita mediante dichiarazioni truffaldine e ritenuta coincidenza del momento consumativo del reato, ai fini della prescrizione, con quello dell'effettiva corresponsione delle somme di danaro). (V mass n 120767; (V mass n 124244; (Conf mass n 099503; (Conf mass n 111418; (Conf mass n 118108; (Conf mass n 118258; (Conf mass n 124662; (Conf mass n 128213; (Conf mass n 149798).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)