Sez. 2 - , Ordinanza n. 26990 del 24/10/2018 (Rv. 650788 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Autorità emittente ex art. 6, comma 9, del d. lgs. n. 150 del 2011 - Codice della strada - Legittimazione passiva - Prefetto - Rappresentanza in giudizio - Amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore - Questione di legittimità costituzionale - Corrispondenza ai principi e ai criteri di cui alla legge delega n. 69 del 2009 - Manifesta infondatezza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 9, del d. lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prevede, nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 205 del d. lgs. n. 285 del 1992, che il prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento, possa farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di funzionari delegati, laddove sia destinataria dei proventi della sanzione, realizzando tale previsione il coordinamento con le disposizioni vigenti e presentandosi pertanto coerente con i principi e i criteri di delega contenuti nella l. n. 69 del 2009.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/09/2011 num. 150 art. 6 com. 9 CORTE COST., Cod. Strada art. 205, Cod. Strada art. 208, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 54 CORTE COST., Cod. Strada art. 204 bis, Legge 29/07/2010 num. 120 art. 39 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)