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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18805 del 26/09/2016 (Rv. 641626 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazione del codice della strada - Opposizione - Appello - Notifica del gravame ad autorità diversa da quella costituita in primo grado - Nullità - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641626-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazioni del codice della strada, ove il Prefetto deleghi l'amministrazione comunale a partecipare al relativo giudizio e la sentenza di primo grado erroneamente indichi quest'ultima quale parte dal lato passivo, senza riferimento alcuno a detto rapporto di delega, la notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'autorità delegata anziché di quella delegante deve ritenersi nulla e non inesistente, siccome eseguita nei confronti di soggetto strettamente avvinto al titolare della posizione sostanziale controversa e giustificata da errore indotto dall'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)