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Sez. L, Sentenza n. 540 del 19/01/1995 (Rv. 489737 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Lavoratori italiani occupati negli Stati Uniti d'America - Accordo di Washington 23 maggio 1973 - Operatività - Iscrizione alla gestione ENAOLI, alla assicurazione contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria - Obbligatorietà - Estensione alla contribuzione per gli assegni familiari e per la GESCAL - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489737-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE

In tema di tutela previdenziale ed assistenziale dei lavoratori italiani occupati negli Stati Uniti d'America, per i quali vige l'accordo di Washington del 23 maggio 1973, ratificato in Italia con legge 24 febbraio 1975 n. 86, il quale prevede che per i lavoratori italiani dipendenti da un datore di lavoro italiano si applica la legislazione italiana in tema di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (art. 2, punto 1, lettera a), sussiste - anche con riferimento al periodo precedente la data del 9 gennaio 1987, fissata dal D.L. 31 luglio 1987 n. 317, convertito in legge 3 ottobre 1987 n. 398, attesa l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 369 del 1985 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 nella parte in cui non prevede le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di imprese italiane - l'obbligo di iscrizione degli stessi alla gestione per l'assistenza orfani lavoratori (ex ENAOLI) ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, come pure all'assicurazione contro la tubercolosi ed a quella contro la disoccupazione involontaria; il suddetto obbligo di iscrizione non sussiste invece, con riferimento sia al periodo precedente il 9 gennaio 1987, sia al periodo successivo, per quanto concerne i contributi per gli assegni familiari (CUAF) e per l'edilizia pubblica (ex GESCAL), in difetto di esplicita previsione legislativa e trattandosi di forme assicurative non riconducibili alle garanzie costituzionali contemplate dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 812 art. 2, Tratt. Internaz. 23/05/1973, Legge 24/02/1975 num. 86, Decreto Legge 31/07/1987 num. 317 CORTE COST., Legge 03/10/1987 num. 398 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)