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Sez. L, Sentenza n. 6001 del 29/05/1995 (Rv. 492538 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Lavoratori italiani operanti all'estero alle dipendenze di imprese italiane - Tutela previdenziale - Disciplina vigente nel territorio nazionale - Applicabilità - Limiti - Conseguenze - Decreto del ministro del lavoro emanato sul presupposto dell'assenza di una copertura assicurativa obbligatoria in riferimento al regime all'epoca previsto di tutela facoltativa - Inefficacia.
Stato
decisa il 1995-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492538-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE

Per quanto riguarda la tutela previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero, non sulla base di temporaneo dislocamento, alle dipendenze di imprese italiane, trovano applicazione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 30 dicembre 1985 n. 369 - e con riferimento alle prestazioni lavorative antecedenti il 9 gennaio 1986 (data da cui decorre il regime di obbligatorietà delle gestioni previdenziali italiane, specificamente indicate, dettato dal d.l. 31 luglio 1987 n. 317, convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987 n. 398) - le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie vigenti sul territorio nazionale, sempreché non siano applicabili accordi internazionali di sicurezza sociale o la normativa della comunità europea. Conseguentemente, sia pure in base all'incidenza retroattiva della pronuncia della Corte Costituzionale, deve ritenersi emanato in carenza di potere - e come tale va considerato inefficace e va disapplicato nel giudizio avente ad oggetto l'obbligo contributivo - il provvedimento del ministro del lavoro con cui l'impresa sia stata all'epoca autorizzata al mantenimento dell'iscrizione presso gli enti previdenziali italiani dei dipendenti trasferiti all'estero ai fini del pagamento dei contributi sulla base di minimali retributivi giornalieri, sul presupposto dell'assenza di una copertura assicurativa obbligatoria e in riferimento al regime all'epoca previsto di tutela previdenziale facoltativa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 31/07/1987 num. 317 CORTE COST., Legge 03/10/1987 num. 398 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)