Sez. 1, Sentenza n. 5877 del 10/10/1983 (Rv. 430719 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - MANCANZA DI ASSISTENZA MATERIALE E MORALE DEI GENITORI - ACCERTAMENTO - CRITERI - COLPA DEI GENITORI - IRRILEVANZA - CONCRETEZZA E NON ASTRATTEZZA DELLA VALUTAZIONE - NECESSITÀ.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - MANCANZA DI ASSISTENZA MATERIALE E MORALE DEI GENITORI - ACCERTAMENTO - CRITERI - COLPA DEI GENITORI - IRRILEVANZA - CONCRETEZZA E NON ASTRATTEZZA DELLA VALUTAZIONE - NECESSITÀ.*
Al fine della dichiarazione dello stato di adottabilità, la indagine sulla Mancanza di assistenza non solo materiale ma anche morale (cioè di quell'aiuto materiale e psichico dei genitori necessario al normale sviluppo della personalità del minore) va condotta a prescindere dalla ricorrenza o meno di una colpa dei genitori ed alla stregua di una valutazione concreta e non astratta che tenga conto della situazione sociale, affettiva e psichica del particolare soggetto, così da poter istituire un confronto fra ciò che appare congruo e ciò che in effetti il minore riceve come patrimonio affettivo e materiale. (Conf 7112/82, mass n 424784).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)